Pertanto, il segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione delle notizie sulle quali è apposto e si differenzia dalle classifiche di segretezza (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato), il cosiddetto segreto funzionale, la cui attribuzione ha natura di atto amministrativo e dunque non sono opponibili dinanzi alla magistratura.
La legge 124/2007 esclude tassativamente che il segreto di Stato possa riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale o concernenti terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso. Dunque il segreto di Stato non può essere apposto, opposto o confermato su documenti eventualmente riguardanti Ustica, essendo considerata, anche dal punto di vista giudiziario, una strage.
Detto questo, giova ricordare al senatore Carlo Giovanardi, primo firmatario della singolare interpellanza, e al generale Leonardo Tricarico, che nel 2008 il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, rispondendo all’avvocato Daniele Osnato, informò i familiari delle vittime che non risultava al Governo che il vincolo del segreto di Stato fosse mai stato apposto su atti o documenti inerenti il caso Ustica [leggi la lettera].
Non si comprende, perciò, come un parlamentare e un ex alto ufficiale dell’Aeronautica militare possano continuare a sostenere l’esistenza, presso la Commissione Moro, di “rapporti del Sismi” riguardanti la strage di Ustica verosimilmente coperti dal segreto di Stato. Lo stesso discorso vale anche per i membri della commissione Giustizia di Palazzo Madama che, secondo quanto ha riferito lo stesso Giovanardi, si sarebbero schierati all’unanimità “a favore della richiesta da noi inoltrata alla presidenza del Consiglio di togliere il segreto di Stato su Ustica”.