Con una lettera inviata nei giorni scorsi agli avvocati dei familiari delle vittime, Daniele Osnato e Alfredo Galasso, la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha fatto sapere di non avere la «competenza per intervenire nell’amministrazione quotidiana dei sistemi giudiziari dei singoli Stati membri». Pur essendo a conoscenza del caso Ustica, e del fatto che a più di 30 anni dal disastro «i parenti delle vittime di questa tragedia sono ancora in attesa di giustizia», l’Ue si rammarica «che l’Italia ed altri due Stati membri non abbiano ancora ratificato la convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione Europea».
La Commissione per le petizioni, dopo aver valutato l’istanza degli avvocati Osnato e Galasso, ha fatto sapere, inoltre, che non può «intervenire nelle procedure di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’UE non disciplinate dagli strumenti legislativi dell’UE», annunciando, pertanto, la possibile archiviazione della petizione.
La stessa Commissione, nell’aprile scorso, aveva dichiarato ammissibile l’istanza con cui i legali dei familiari delle vittime della strage di Ustica avevano chiesto al Parlamento europeo di sollecitare gli stati membri – alcuni dei quali direttamente coinvolti nell’abbattimento del Dc9 Itavia – a collaborare con le autorità italiane nella ricerca della verità, anche istituendo una commissione temporanea d’inchiesta.
I legali dei familiari delle vittime nei giorni scorsi hanno inviato a Bruxelles un’integrazione della stessa petizione, dove tornano a chiedere al Parlamento europeo l’immediata costituzione di una commissione d’inchiesta che indaghi sul caso Ustica. «Riteniamo – scrivono Osnato e Galasso nella nuova istanza – che il Parlamento Europeo, e per esso la Commissione Petizioni, abbia il potere, ma anche il dovere, di intervenire con estrema fermezza onde garantire i diritti fondamentali, sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che si identificano nella Dignità (Art.1), nel Diritto alla Vita (Art.2), nel Diritto alla Sicurezza (Art.6) e nel Rispetto della Vita Familiare (Art.7). E tale intervento, si badi bene, può essere avviato prescindendo dalla sottoscrizione di determinate convenzioni, poiché dettato dalla necessità di tutela dei suddetti principi universali di cui si è fatto scempio nei confronti di Cittadini Europei».
È importante garantire che i professionisti della giustizia, gli ufficiali di polizia e i membri dei servizi di assistenza alle vittime ricevano una formazione adeguata per riuscire a rispondere al meglio ai bisogni delle vittime.