Riportiamo di seguito la richiesta di rettifica inoltrata dall’Avv. Daniele Osnato, legale dei familiari delle vittime di Ustica, alla redazione de Il Giornale in seguito alla pubblicazione dell’articolo, a firma di Gian Marco Chiocci, dal titolo Ustica, la follia dei maxirisarcimenti.
Faccio riferimento all’articolo di cui in oggetto, pubblicato in data odierna, per rappresentare alcune macroscopiche inesattezze. In particolare non corrisponde al vero che:
1) “si tratta di intestare una responsabilità civile a otto zeri ai ministeri dei Trasporti e della Difesa ipotizzando scenari che, in sede penale, sono stati ritenuti insussistenti”. Il Processo civile a cui si riferisce l’autore dell’articolo riguarda la nota Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (1871/2013) emessa a seguito dell’impugnazione, a cura dell’Avvocatura dello Stato, della Sentenza n.788/2010 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. In tale Sentenza di merito la condanna dei Ministeri ammontava a complessivi €.1.390.000,00 in favore di N. 8 Attori (Parenti delle Vittime della Strage di Ustica). Appare, dunque, falsa ed errata l’affermazione che il quel contesto a cui si riferisce l’autore sia stata accertata una responsabilità civile a otto zeri.
Vi è poi da dire, ancora una volta, che nel processo penale tenutosi presso la Corte di Assise di Roma, il giudicato di primo grado confermò, con alto grado di probabilità, la presenza di almeno un paio di velivoli, in assetto operativo (a trasponder spento) e con velocità compatibili a quelli di jet militari, nelle vicinanze del DC9 e proprio in concomitanza alle ultime battute radar. La successiva sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, nel prosieguo della vicenda processuale, non smentirà mai tali superiori affermazioni, limitandosi a valutare l’omessa trasmissione di informazioni al livello politico da parte del Capo e del Sottocapo dello Stato Maggiore dell’AMI nei confronti dell’autorità politica, assolvendo i Generali Bartolucci e Ferri. Assoluzione che – si badi bene – non riguardava una imputazione di strage ma (bensì) quella di “attentato agli organi Costituzionali” (Art.289 c.p.) per non avere informato il livello politico. Dunque altrettanto invera e del tutto errata, oltre che gratuita, è l’informazione rilasciata nell’articolo in questione che determinati “scenari” siano mai stati “ritenuti insussistenti”.
2) Altrettanto infondata e del tutto errata è l’ulteriore affermazione che “L’Avvocatura dello Stato ha per questo deciso di impugnare il dispositivo con cui, nel settembre 2011, il Tribunale civile di Palermo ha condannato i due dicasteri a pagare la bellezza di 100 milioni di euro di risarcimento ai familiari delle 81 vittime del Dc9 inabissatosi al largo della Sicilia il 27 giugno 1980, di cui ieri ricorreva il 33esimo anniversario. Dispositivo che poggia le fondamenta proprio sulla sentenza, emessa nel 2003 dall’avvocato Francesco Batticani, che sposa la tesi – scartata in sede penale – del razzo esplosivo”. La (supposta) determinazione dell’Avvocatura, difatti, riguarda il procedimento definitosi con la sentenza della Suprema Corte nel 2013 (1871/2013, già citata) che nulla c’entra con i procedimenti civili decisi nel 2011 dal Tribunale Civile di Palermo (Dott.ssa Proto Pisani Paola) ed appellati dall’Avvocatura dello Stato in Corte di Appello di Palermo (dove tuttora pendono). Anche tale frase si appalesa – dunque – come un evidente falsità.
3) Altrettanto destituita da ogni fondamento è la successiva affermazione che (solo) “Due periti …presentarono un’altra (perizia) che non escludeva l’impatto con un missile”. Le conclusioni peritali che escludono con evidenza tecnica l’esplosione dell’ordigno a bordo dell’aereo DC9 Itavia sono numerosissime, dalle chimiche alle esplosivistiche, dalle frattografe alle radaristiche. La citazione del giornalista autore dell’articolo si riferisce al rifiuto di 2 periti di sottoscrivere la perizia scritta dall’Ing. Misiti poiché le conclusioni in essa riportate non erano né condivise né concertate.
Dunque non vi furono soltanto 2 Periti che esclusero l’evento “bomba” ma numerosissimi altri, facenti parte di diversi collegi peritali (non appartenenti a quello di Misiti) mentre – di contro – solo Misiti, insieme a Taylor e Santini, continuarono nella loro convinzione di un ordigno interno. Se vorrà, quando vorrà, Le potrò elencare i nominativi dei numerosi Periti che, per varie ragioni e competenze tecniche, hanno tecnicamente escluso l’evento “bomba interna”. Ma se vorrà evitarsi tale lunga lista basterà fare mente locale agli effetti reali di una bomba; certa triste storia del nostro Paese né riporta ancora le cicatrici ben visibili. Le sarà sufficiente venire in vacanza in Sicilia, magari passando da Capaci. * Prescindendo dalle “considerazioni” di altro genere che l’autore svolge di seguito al proprio articolo, tutte assai generiche e certamente preconcette, mi è d’uopo rilevare che – a parte le macroscopiche inesattezze nella ricostruzione dei contesti giudiziari (che denotano la totale assenza di qualsivoglia conoscenza dei fatti da parte dell’autore) – le affermazioni contenute in calce all’articolo offendono, ed hanno offeso, i sentimenti dei miei Clienti ed il lavoro ultratrentennale svolto dalla Magistratura tutta. Dire, infatti, che vi sia un “partito del missile”, è affermazione certamente riferibile a chi tale Verità l’ha dovuta scorgere in un mare di menzogne e depistaggi e che oggi, finalmente, appare svelata (seppure ancora in parte). I Parenti delle Vittime hanno pieno diritto alla Verità sui fatti, e non è certo scrivendo articoli di tal genere che si garantisce il loro diritto alla Giustizia. Quella sera del 27 giugno 1980 non ci fu alcuna bomba. Ma c’erano numerosi voli militari, a trasponder spento, che intersecarono l’aerovia Ambra13 nel punto c.d. “Condor”. Che si sia trattato di una collisione o di un missile ancora non è dato sapere, così come non è conosciuta la mano e la mente che permise quella strage. Ma tornare indietro al 1980 assumendo ancora e senza uno straccio di evidenza probatoria che si sia trattato di bomba appare una gratuita affermazione senza fondamento alcuno (se non le contraddittorie convinzioni di qualche sparuto perito). E dunque rileva direttamente sugli interessi dei miei Assistiti che hanno tutto il diritto – me lo lasci dire con tutta franchezza – che chiunque abbia una interpretazione dei fatti non lo dichiari con l’ignoranza e l’arroganza di un saputello come il sig. Chiocchi, né – tanto meno – con la tracotanza di chi ritiene di avere la certezza di una Verità per troppo tempo e troppi anni, purtroppo, violentata. Il “partito del missile” – se c’è – è il partito della ricerca della Verità, è quello della Dignità, ed è composto da tutti gli Italiani ed i Cittadini del Mondo che hanno il diritto alla Giustizia, quella vera.
E non credo proprio sia un partito da censurare con scritti di tal tenore da parte di chi, lo voglio al dunque ripetere, scrive nell’ignoranza ottusa di chi pretende di sapere senza conoscere. Valuti Lei chi, adesso, è il vero “depistatore”. La prego, pertanto, di dare atto delle necessarie rettifiche all’articolo di cui in oggetto apportando tutte le necessarie smentite. Ciò ai sensi e nei termini di legge.
Distinti saluti.
Avv.Daniele Osnato