La Corte d’Appello civile di Palermo, presidente Rocco Camerata Scovazzo, ha respinto il ricorso dei ministeri della Difesa e dei Trasporti alla sentenza del settembre 2011 quando il giudice Paola Proto Pisani condannò lo Stato a risarcire con oltre 100 milioni di euro i 42 familiari di 17 vittime della strage aerea di Ustica, quando il Dc 9 Itavia s’inabissò con 81 persone a bordo tra Ponza e Ustica il 27 giugno ’80. La sentenza di Proto Pisani affermò che la causa dell’abbattimento fu “un missile o collisione in una scena militare”. La corte, non pronunciandosi definitivamente, in parziale riforma della sentenza del tribunale ha dichiarato prescritto il “diritto al risarcimento dei danni connesso all’illecito consistito nel aver ostacolato o impedito l’accertamento della verità sulle cause del disastro e ha eliminato la relativa condanna del ministero della Difesa, e ha confermato la responsabilità dei ministeri per la morte delle vittime della strage. I giudici hanno rinviato alla sentenza definitiva l’esame delle singole voci del danno (tra cui quello da morte immediata) perché su quest’ultimo punto deve pronunciarsi la Cassazione a sezioni unite. La causa è stata rinviata al 7 ottobre. Con l’ ordinanza interlocutoria 5056 del 2014 la terza sezione civile della Cassazione ha rimesso all’esame delle sezioni unite la soluzione della “vexata quaestio” e del contrasto sorto sulla risarcibilità del danno da morte immediata, configurando la perdita del diritto alla “vita” come autonomo bene supremo della persona, e pertanto degno di ristoro monetario in favore degli eredi del defunto. Proprio questo è il punto per cui al corte ha rinviato la sentenza definitiva con le quantificazioni dei risarcimenti. I familiari delle vittime son difesi dagli avvocati Alfredo Galasso, Daniele Osnato, Vanessa e Fabrizio Fallica, Massimiliano Pace, Giuseppe Incandela.
La corte di appello di Palermo, pur ritenendo prescritto il presunto illecito del ministero della Difesa che avrebbe ostacolato l’accertamento della verità sulle cause del disastro aereo di Ustica (cioè occultamenti e depistaggi da parte di esponenti militari e delle istituzioni), conferma che nel “1999 quando fu depositata la sentenza ordinanza del procedimento penale era già chiara la gravità delle interferenze e degli ostacoli al raggiungimento della verità posti in essere tramite le condotte riconducibili al ministero della Difesa”. La prescrizione quinquennale, secondo i giudici, sarebbe quindi cominciata a decorrere “quanto meno dal deposito della sentenza ordinanza del procedimento penale nel ’99 e non, come aveva detto il tribunale, dal 6 aprile 2006 col deposito della sentenza con cui la corte di assise di appello di Roma assolse gli imputati Ferri e Bartolucci”. Nelle scorse settimane la Corte d’Appello di Palermo si era pronunciata, allo stesso modo, anche in merito ad altri tre ricorsi promossi dall’Avvocatura dello Stato. (Fonte Ansa).