Il fondamento della giurisdizione del Giudice Istruttore nel presente procedimento riposa sul dettato dell'art.242 delle disposizioni transitorie, c.p.p., e legislazione successiva.
Detto articolo pone il principio della prosecuzione con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti di tutti i procedimenti che alla data di entrata in vigore del Codice e cioè al 24.10.89 fossero stati nella fase dell'istruzione e in cui si fossero verificate le condizioni sub a), b), e c) del comma 1, ovvero: il compimento di un atto d'istruzione, del quale fosse previsto il deposito e la contestazione del fatto all'imputato ovvero l'enunciazione sempre del fatto in mandato o in un ordine rimasto senza effetto (hp. sub a); l'esecuzione, prima dell'entrata in vigore del codice, di arresto in flagranza o di fermo (hp. sub b); presenza nei procedimenti connessi a norma dell'art.45 del codice abrogato delle condizioni indicate nelle lettere a) e b) anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti fossero già riuniti (hp. sub c).
Detto articolo poneva anche un termine, al 31 dicembre 90, superato il quale il giudice istruttore doveva entro cinque giorni depositare il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art.369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art.372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronunciava sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.
Il termine del 23 ottobre 90 è stato di volta in volta prorogato per effetto della seguente normativa: D.L.vo. 17 ottobre 90, n.293; D.L.vo. 12 dicembre 91, n.400; D.L.vo 16 ottobre 92, n.411; L.28 dicembre 93, n.563; L. 22 dicembre 94, n.702; L.28 giugno 95, n.246; L. 02 luglio 96, n.343 e L.27 giugno 97, n.183, ed è giunto sino al 31 dicembre 97. La presente istruzione si è avvalsa delle proroghe sopra citate ed è terminata alla data indicata. Dopo di che sono stati osservati tutti gli adempimenti di cui al comma 3 dello specificato art.242, disp. trans., c.p.p, sino al presente provvedimento.
Questo il fondamento della giurisdizione nel procedimento.
Ma mentre non si sono poste questioni su tale giurisdizione, è stata sollevata nel corso dell'istruzione questione di nullità al riguardo di imputazioni e indiziazioni per reati connessi, commessi sia prima che successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice, per cui si è proceduto ovviamente dopo tale data. La questione fu risolta con ordinanza di questo G.I. emessa il 7 febbraio 92 e mai più sollevata.
Qui appare utile riportare soltanto i passaggi di carattere giuridico a sostegno di essa. Vi si affermava in primo luogo che nel corso dei lavori preparatori del nuovo codice di rito più tèsi erano state formulate sulla prosecuzione dei procedimenti in corso di istruzione: 1.che tutti dovessero proseguire secondo il rito del '30; 2. Che solo parte che rispondesse a determinati requisiti dovesse proseguire con detto regime; 3. Che a tutti dovesse applicarsi il nuovo regime, salva la questione dell'utilizzabilità dell'istruito.
Il legislatore compì una scelta precisa ponendo la norma di cui sopra, chiara nella lettera ed evidente nella ratio. Il rito del '30 è prorogato per tutti quei procedimenti in cui il fatto è stato contestato all'imputato nella forma dell'interrogatorio o del mandato od ordine rimasto senza effetto, congiuntamente ad un atto del quale è previsto il deposito; oppure dell'esecuzione di arresto nella flagranza o di fermo; e per tutti quei procedimenti connessi, a norma dell'art.45 c.p.p. previgente, e riuniti, sempre che fossero ricorse le condizioni di cui sopra per uno solo degli imputati o degli indiziati o per una sola delle imputazioni.
Nei procedimenti così determinati si applica la normativa anteriormente vigente nella sua intierezza, salvo quelle norme del codice dell'88 tassativamente elencate nell'art.245 delle sue disposizioni transitorie. Si applica perciò anche l'art.45 sui casi di connessione, giacchè il corrispondente art.12 del Codice Vassalli non è assolutamente indicato nel citato art.245. Articolo 45 in ogni sua previsione, in tutte cioè le ipotesi di connessione previste dal Codice Rocco, giacchè la lettera a) dell'art.262 delle disposizioni transitorie del nuovo codice indica quella norma senza operare distinzioni tra le quattro fattispecie da essa previste. A quella norma perciò si deve far riferimento per determinare l'estensione della lettera c) dell'art.242 in argomento.
Con la lettera c) il legislatore, dopo aver compiuto le precise scelte di cui alle precedenti lettere, non solo estende il rito del '30 ai procedimenti comunque connessi ex art.45 di quel Codice, ma conferma la ratio di quella scelta, richiamando un istituto che consentiva l'estensione dell'istruzione in tutte le possibili articolazioni e a tutti i possibili sviluppi del procedimento, anche per imputazioni diverse ed ulteriori e a carico di nuovi imputati, rispetto alla situazione del procedimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa processuale, sempre che le nuove imputazioni fossero connesse ex art.45 c.p.p. Rocco.
I nuovi imputati come le nuove imputazioni sono articolazioni e sviluppi dell'unico procedimento incardinato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e tali situazioni processuali non costituiscono procedimenti autonomi, per i quali sono necessari provvedimenti di riunione. Soltanto per quelli connessi ex art.45 c.p.p. '30, ma originatisi separatamente e rimasti tali, prima del 24 ottobre 89, era necessaria una formale riunione entro quella data perchè proseguissero, ove verificatesi le condizioni della lettera c), con il rito del '30.
La condizione della previa riunione non può assolutamente attenere alle fattispecie in procedimento, giacchè essa concerne quei procedimenti connessi sì ma sorti distinti. Il legislatore richiedeva il compimento di una scelta di riunione prima del 24 ottobre 89, altrimenti i procedimenti sarebbero rimasti separati e avrebbero avuto seguito secondo i riti che ad essi competevano. Non è assolutamente sostenibile che tale requisito debba valere per situazioni processuali nuove, maturate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, nell'ambito di procedimenti che proseguono con il rito del '30. Quand'anche valesse l'ipotesi secondo cui queste situazioni fossero dei procedimenti formalmente autonomi, per essi funzionerebbe una riunione automatica, quale dottrina e giurisprudenza hanno sempre sostenuto. Non s'è mai provveduto a riunioni in situazioni di tal genere.
Se si fosse dovuto considerare anche la identificazione di un nuovo imputato per i reati per cui si procede, procedimento formalmente autonomo - in fattispecie concreta per il delitto di strage allo stato contro ignoti - e quindi da sottoporre a formale riunione, ne sarebbe disceso che ove se ne fosse identificato uno degli autori, si sarebbe originato - oltre al procedimento contro i coautori che resterebbero ignoti - un nuovo formale procedimento, che si sarebbe dovuto formalmente riunire a quello già in atto. Ma essendo vietata, secondo argomentazione contraria, qualsiasi riunione dal 24 ottobre 89, questo procedimento dovrebbe essere separato e procedere secondo le nuove regole. Quella situazione processuale, o procedimento, se così lo si vuole definire, si costituisce nell'ambito del procedimento originario, e al più, se lo si definisce formalmente autonomo, è già sostanzialmente riunito o automaticamente ad esso si riunisce. Al punto tale che ove lo si volesse trattare distintamente e secondo il rito di competenza, formalmente lo si dovrebbe separare.
Stabiliti tali principi, ne discende che non può operarsi distinzione tra notizie di reato concernenti fatti commessi sino al 23 ottobre 89 emersi ovviamente dopo questa data, e notizie di reato concernenti fatti commessi dal 24 ottobre 89 in poi, sempre che sussista la connessione ex art.45 c.p.p. '30 con le imputazioni del procedimento che prosegue con il rito di questo Codice.
Il legislatore d'altronde, nel caso si fosse temuta una eccessiva prorogatio della normativa previgente, ha posto un termine per il compimento delle formali istruzioni. Cosicchè tale conseguenza di sviluppo delle imputazioni e degli imputati è durato tanto quanto le proroghe di legge e non esiste più dal 31.12.97.
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