Nel periodo considerato, ossia dal gennaio 84 fino al mese di luglio 90, sono state inoltrate da questo GI le prime commissioni rogatorie dell'inchiesta dirette a vari Paesi europei ed extra-europei. Specificatamente:
1) verso la Corea del Sud il 05.01.85;
2) verso l'India il 26.06.85;
3) verso gli USA il 30.08.85;
4) verso l'Egitto il 30.06.87;
5) verso la Libia il 5.10.89;
6) verso la Francia il 6.07.90;
7) verso il Belgio il 11.07.90
8) verso gli USA il 12.07.90;
In quella alle autorità coreane si richiedevano tutte le notizie e documentazione relative ai resti del noto aereo coreano abbattuto durante il volo KAL KE 007 da un missile lanciato da velivolo dell'Aeronautica militare sovietica, il giorno 1° settembre 83 sull'Oceano Pacifico in prossimità dell'isola di Hokkaido. Successivamente, nel luglio perveniva a questo Ufficio la relazione preliminare fornita dalle Autorità coreane. Nella stessa missiva, le Autorità coreane assicuravano la disponibilità per un eventuale esame dei resti da parte di esperti italiani, qualora lo avessero ritenuto opportuno. Nonostante questa disponibilità, e la presenza in atti di questo rapporto, alcun collegio ha preso in specifico esame tale incidente. Solo a distanza di anni, nell'aprile 98 addirittura ad istruttoria chiusa, si riusciva ad acquisire una sorta di rapporto definitivo dalla Segreteria Generale dell'ICAO, molto stringato e purtroppo carente delle informazioni e dei dati necessari alla presente inchiesta.
In quella nel giugno 85 alle autorità indiane si chiedeva, l'autorizzazione a consentire la presenza in qualità di osservatori di due periti alle operazioni in corso in Irlanda relative al disastro aereo dell'Air India 182 del 22.06.85. In risposta, in data 03.10.85 il Ministero del Turismo e l'Aviazione Civile indiano comunicava che la presenza delle autorità italiane nelle operazioni di recupero a Cork era gradita. Inoltre, forniva il recapito del Giudice della Corte - B.N. Kirpal, che conduceva l'inchiesta formale sull'incidente, per ogni diretto contatto. Considerata la disponibilità delle autorità indiane il 6.11.85 veniva chiesta per il tramite dell'Ambasciata italiana copia dei seguenti documenti: - verbale autopsie; - radiografie delle salme; - fotografie delle salme; - micro-fotografie di preparati citologici; - risultati delle indagini chimico-tossicologiche; - altra documentazione utile raccolta; - eventuali conclusioni della Commissione d'inchiesta.
L'Ambasciata italiana con nota del 14.01.86 comunicava di aver richiesto - su consiglio del Ministero dei Trasporti indiano - la documentazione direttamente alla Court Investigating Air India B-747, in Nuova Delhi. Successivamente con nota del 25.02.86 inviava copia della riposta fornita dalla sopracitata autorità indiana che in sintesi riferiva di aver avuto istruzioni dalla Corte che le radiografie dei corpi, le microfotografie dei preparati citologici nonché i risultati delle indagini chimico-tossicologiche non erano disponibili dalla stessa Corte, mentre le fotografie dei corpi sarebbero state necessarie nel processo che avrebbe avuto inizio il 22.01.86. In conclusione la stessa lettera precisava che gli esiti definitivi della Commissione d'inchiesta sarebbero stati sottoposti al governo indiano, il quale li avrebbe resi pubblici al momento opportuno. Con lettera del 21.11.86 la detta Ambasciata inviava una fotocopia di articolo apparso sulla stampa indiana riguardante le conclusioni della Commissione d'inchiesta sul disastro del volo Air India. Infine, con nota datata 16.06.90 questo Ufficio richiedeva alla Court Investigating Air - sempre tramite l'Ambasciata d'Italia in India - di fornire copia di tutta la documentazione, anche tecnica e delle conclusioni della Commissione d'inchiesta, ma non riceveva risposta.
In effetti in questa, come in altre richieste di carattere internazionale, al di là della volontà delle parti richieste di rispondere o meno o comunque di prestare assistenza giudiziaria, si notano alcuni errori di impostazione che uniti ad equivoci insorti sia nelle risposte che nelle conseguenti nuove richieste, hanno contribuito, ed in maniera non lieve, agli esiti negativi di queste commissioni rogatorie della prima fase dell'istruzione formale.
La rogatoria inoltrata tramite il Ministero Grazia e Giustizia, richiedeva alle autorità USA informazioni relative al disastro in oggetto del procedimento.
Il 30 agosto 85 il direttore dell'Ufficio II Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia comunicava che la nostra Ambasciata a Washington, a domanda delle Autorità americane al presidente del Tribunale una formale dichiarazione attestante l'effettiva funzione del GI; il 16 settembre seguente veniva inviata l'attestazione richiesta. Il Dipartimento della Giustizia USA, tramite il Ministero degli Affari Esteri, il 27 novembre 85 comunicava al Ministero di Grazia e Giustizia che era stato indicato per l'espletamento della rogatoria il sig. Steven L. Lund quale impiegato della Compagnia Aerea Mc Donnel Douglas. Il tecnico negli incontri preliminari chiedeva di non rispondere a domande che potessero comportare responsabilità penali nei suoi confronti o verso la Mc Donnel Douglas. Infine il Dipartimento di Giustizia USA chiedeva al Tribunale italiano di fornire ulteriori informazioni e precisazioni su: l'identità delle parti oggetto delle indagini (cioè chi è o chi potrebbe essere incriminato); il termine per la presentazione della risposta del sig. Lund; se le Autorità inquirenti fossero disposte a dichiarare per iscritto che la Mc Donnel Douglas non avrebbe corso alcun rischio penale a seguito della testimonianza del sig. Lund. Da parte dell'AG italiana dal 27 settembre 86 venivano inviate varie richieste di sollecito, senza alcun esito.
Come ben si vede negli anni 80 la collaborazione in materia giudiziaria anche con gli USA, muoveva i primi passi, difficili impacciati e quasi senza alcun successo.
Questo Ufficio a seguito dell'intervista rilasciata da Abdul Hamid Bakkush al settimanale "Oggi", in cui il rifugiato politico libico affermava di essere stato informato da amici vicini a Gheddafi che era stato costui ad ordinare di abbattere l'aereo e che della questione erano stati messi al corrente sia i Servizi segreti americani che quelli italiani in data 30.06.87 inoltrava alle autorità egiziane richiesta di rogatoria (il Bakkush nell'intervista avrebbe anche dichiarato di essere disposto a ripetere tutto innanzi all'AG italiana), per ottenere l'esame testimoniale di El Bakkush Abdul Hamid e la documentazione in possesso dello stesso relativa ai fatti sui quali verteva l'intervista. In data 27.10.87, l'Ambasciata della Repubblica Araba d'Egitto in Roma rispondeva che, viste le considerazioni di ordine politico e la situazione del sig. "Abdel Hasmid El Baccouche", rifugiato politico, ed in assenza di accordi di cooperazione giudiziaria in materia penale tra l'Egitto e l'Italia, non si poteva dar seguito alla richiesta, anche perché il sig. El Baccouche aveva fatto sapere di non aver altre informazioni al riguardo oltre quelle fornite alla stampa.
La rogatoria alla competente Autorità Giudiziaria della Jamahirija Araba Libica Popolare Socialista - inoltrata il 5.10.89 all'Ambasciata italiana a Tripoli tramite il Ministero degli Affari Esteri - era finalizzata all'acquisizione di "tutte le notizie, relative al sinistro in questione che possono contribuire all'accertamento della verità", e vi si chiedeva di interrogare le persone ritenute più idonee a riferire quanto a loro conoscenza sul caso in questione. In via preliminare, in data 14.10 89 l'Ambasciata italiana in Libia comunicava di aver inoltrato la rogatoria al Segretario generale del dicastero per le relazioni estere e la cooperazione internazionale; inoltre la legazione italiana riferiva che l'autorità libica aveva provveduto a nominare una commissione "ad hoc", presieduta da un alto magistrato e composta da qualificati tecnici ed esperti giuridici. Alla citata rogatoria non è seguita alcuna risposta nonostante i ripetuti solleciti, impartiti per le vie formali negli anni successivi e fino all'intervento di una nuova richiesta formulata il 7.03.91.
Questo Ufficio, nel luglio 90, per l'esattezza il 6, pregava il Direttore dell'Interpol di Roma di prendere contatti diretti con le Autorità governative della Repubblica francese, al fine di conoscere se esistessero o meno registrazioni radar di postazioni fisse o mobili di quello Stato relative al traffico aereo tra le ore 19.00Z e 21.00Z del 27.06.80 nella zona di caduta dell'aereo (corrispondente alle coordinate 39°43'Nord e 12°55'Est). Alla citata richiesta, il collaterale Ufficio Interpol francese, così interessato, in data 26.07.90 riferiva di aver appreso dal Ministero della Difesa francese che nessuna registrazione radar era stata fatta nell'ora, data e località indicate.
Con nota dell'11.07.90, indirizzata al Ministro della Difesa pro-tempore, si pregava di disporre l'acquisizione presso il Comando Supremo Forze NATO in Europa (SHAPE a Mons in Belgio), di ogni utile informazione relativa all'esistenza o meno di registrazioni radar effettuate da impianti radar, appartenenti alla NATO, siti sul territorio italiano o su basi mobili (navi, aeromobili, satelliti). In data 28.09.90 il Ministero della Difesa trasmetteva copia dei documenti trasmessi dal "Comando supremo delle potenze alleate" in Europa per il tramite del Rappresentante militare italiano, riferendo che non vi erano informazioni nuove oltre a quanto già fornito all'inizio del 1989 e che non vi erano nastri radar disponibili di quel periodo.
Il 12 luglio 90 si chiedeva al Direttore dell'Interpol di prendere contatti con le autorità governative degli USA, al fine di conoscere se esistessero o meno registrazioni radar di quello Stato, in particolare della flotta navale USA, relative al traffico aereo tra le ore 19.00 e 21.00Z del 27 giugno 80 nella zona di caduta dell'aereo, corrispondente alle coordinate 39°43'Nord e 12°55'Est, ed in caso positivo di richiederne l'acquisizione. In data 12 novembre 90 la detta Direzione comunicava al GI che il dott. Simone aveva conferito con il Comandante Larry Askins dell'Ufficio dell'Addetto militare presso l'Ambasciata USA, che aveva riferito che la richiesta sarebbe stata evasa se avanzata formalmente. Inoltre si comunicava che il ritardo nella risposta era dovuto al Dipartimento di Stato. Il 10 settembre 90 l'Addetto del Dipartimento della Giustizia presso l'Ambasciata, Warlow, riferiva di aver ricevuto anch'esso una richiesta analoga da parte dell'Ufficio dello stesso Giudice Istruttore, assicurava risposta ma "in tempo non determinato".
Inizia in questo periodo il cammino delle rogatorie, cammino gravoso, dai tempi lunghissimi e di numerose e rilevanti attese frustranti. E' il Giudice Istruttore che si pone per primo il problema dei rapporti con le AG straniere, in considerazione della natura dell'inchiesta. Ben poche altre indagini hanno avuto tanti versanti in altri Paesi con necessità di indagine su organismi militari, Servizi di sicurezza, entità istituzionali di Stati diversi dal nostro, a volte alleati, altre indifferenti se non ostili. Sarà quindi un cammino difficilissimo, che avrà un'accelerazione nel numero delle richieste nella seconda fase dell'istruzione formale, ma esiti simili, al punto tale da dedurne una situazione fallimentare nei rapporti di assistenza giudiziaria internazionale.
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