1. Prime attività istruttorie del GI.

Gli atti restavano alla Procura sino al 10 gennaio successivo ed una volta pervenuti all'Ufficio Istruzione, dopo avere assunto il numero di Registro che tuttora portano, venivano assegnati il 12 gennaio 84 alla Sezione 14ª.

Nel novembre successivo il GI ordinava perizia, nominando il seguente collegio: professor Massimo Blasi ingegnere, dottor Ennio Imbimbo ingegnere, professor Leonardo Lecce ingegnere, professor Mariano Migliaccio ingegnere, professor Carlo Romano medico (v. ordinanza d'incarico peritale 08.11.84). Questo collegio prestava giuramento il 21 successivo. Ad esso si chiedeva di rispondere, previa consultazione della documentazione tecnica in atti, ai seguenti quesiti:

"1) se al momento dell'incidente l'aereo DC9/10 I-Tigi percorreva l'aerovia assegnatagli dal controllo traffico aereo di Roma e competente per territorio e alla quota pure assegnata;

2) se il sistema radar al momento dell'incidente ebbe a registrare interferenze di altri oggetti che abbiano potuto determinare l'incidente; in caso positivo descriva ogni elemento possibile per la individuazione delle interferenze;

3) se, alla stregua delle risultanze delle analisi eseguite ed acquisite in atti o da eseguirsi possano eventualmente trarsi elementi di giudizio su una possibile azione di esplosivo esterno o interno, concentrato o diffuso;

4) se, sulla base di quanto oggi disponibile dei rottami dell'apparecchio di eventuali corpi estranei presenti nelle salme o in altri oggetti connessi con il fatto di cui è processo e con eventuali ulteriori accertamenti, insieme con i risultati delle analisi di cui al quesito precedente, sia possibile identificare la natura e la causa dell'incidente;

5) se, sulla scorta dei documenti medici in atti e di eventuali altri documenti, sia possibile accertare le cause ed i mezzi produttori della morte degli occupanti dell'aeromobile e ciò sempre al fine di accertare la genesi dell'incidente in volo;

6) se, per la penetrazione delle schegge con riferimento alla collocazione e profondità raggiunta da esse nei vari materiali dell'aereo e nelle vesti o nei corpi degli occupanti e di ogni altro oggetto rinvenuto e riferibile all'incidente, sia possibile desumere se l'eventuale fenomeno esplosivo sia stato origine endogena od esogena rispetto all'aeromobile;

7) riferisca inoltre il collegio ogni altra eventuale e possibile ipotesi sulla causa del disastro, nonchè qualsiasi altra rilevazione utile ai fini di giustizia".

Il GI informava inoltre il collegio che, ove lo avesse ritenuto possibile ed opportuno, avrebbe potuto essere: 1. richiesto il recupero degli ulteriori relitti sommersi dell'aereo; 2. esaminato ogni eventuale relitto di aereo ed in particolare di quello che, secondo quanto riferito dal presidente della Commissione d'inchiesta ministeriale, trovavasi a Seoul; 3. disposta la riesumazione delle salme (v. verbale di incarico peritale, 21.11.84).

Alla prima riunione peritale il collegio deliberava di dover acquisire: le registrazioni dei colloqui TBT, le strisce di volo relative al velivolo Itavia I-Tigi, nonchè le registrazioni radar di Roma ATCAS ed ogni altra registrazione e documentazione radar resa disponibile dal Ministero della Difesa e dal Comando NATO, e relative al volo in oggetto, ed infine la più ampia documentazione relativa all'aeromobile abbattuto in Corea. Proponeva inoltre: a. la simulazione di un volo e registrazione radar per appurare eventuali interferenze indipendenti da effettivi oggetti in volo, e b. la riesumazione delle salme (v. verbale operazioni peritali, 15.12.84).

In data 20 luglio 87 il GI poneva al collegio il seguente ulteriore quesito "svolgano i periti, nell'ambito dell'attività loro devoluta con l'incarico peritale del 21.11.84, ogni indagine utile sugli oggetti recuperati dalla società Ifremer, appartenenti all'aereo I-Tigi DC9 della soc.Itavia, nonchè - stante che la predetta attività di recupero non è ancora ultimata - sugli oggetti che verranno successivamente recuperati, anche con riferimento ad eventuali resti umani (v. verbale integrativo, 20.07.87).

La relazione finale veniva depositata nel marzo dell'89. Le risposte ai sette quesiti le seguenti: 1) al momento dell'incidente l'aereo DC9 I-Tigi percorreva l'aerovia assegnatagli dal Controllo del Traffico Aereo di Roma Ciampino (Ambra 13) alla quota stabilita (25000ft). Fino al momento dell'incidente il volo è stato regolare.

2) Il sistema radar di Roma-Fiumicino ha rilevato la presenza nella zona dell'incidente di un congruo numero di segnali (plots) relativi ad un aeromobile delle dimensioni di un aereo da caccia e la cui traiettoria, in proiezione orizzontale, era quasi normale a quella del DC9 I-Tigi. Quest'aeromobile non è venuto in collisione con il DC9 e successivamente all'incidente si è allontanato. Si hanno elementi per ritenere che questo aeromobile sia interessato all'incidente, ma non si hanno elementi sufficienti per precisarne il ruolo (aggressore o bersaglio).

3) Dalle analisi riferite in atti e da quelle espletate dal collegio Peritale emergono evidenze a favore dell'ipotesi che l'incidente sia da attribuire all'azione di un esplosivo ad alto potenziale. Gli elementi a disposizione sono convergenti nel far ritenere che si è trattato di un evento esterno all'aereo DC9 I-Tigi, probabilmente avvenuto in corrispondenza della parte anteriore dell'aeromobile, in una zona relativamente concentrata.

4) Tutti gli elementi a disposizione fanno concordemente ritenere che l'incidente occorso al DC9 I-Tigi sia stato causato da un missile esploso in prossimità della zona anteriore dell'aereo. Allo stato odierno mancano elementi sufficienti per precisare il tipo, la provenienza e l'identità del missile stesso.

5) Le lesioni traumatiche descritte sui corpi recuperati sono di varia entità: dai tronconi si passa a salme relativamente ben conservate. Per i motivi esposti nel corso della relazione medico-legale, si deve pensare ad azioni traumatiche di natura diversa. In base alle risultanze l'osservazione medico-legale è congruente con l'ipotesi di esplosione a genesi esogena, ad opera di un missile.

6) Dal tipo delle traiettorie e delle profondità di penetrazione dei vari frammenti ritrovati nei cuscini, negli schienali, e nei cadaveri appare accertato che si sia trattato di un fenomeno esplosivo esogeno, esterno all'aereo come già detto in precedenza.

Al quesito posto in data 20.07.87 il collegio riferiva che la relativa risposta era ricompresa in quelle ai sei quesiti precedenti. Per i risultati specifici acquisiti sui reperti recuperati dall'Ifremer si rinvia al par.IV.A.3 della presente relazione (e cioè dell'elaborato peritale). (relazione del collegio Peritale, 16.03.89, depositata il 17.03.89). Ma sulla vicenda di questa perizia più dettagliatamente nel relativo capitolo.

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