3.3. Il passaggio della competenza alla Procura di Roma.

Il 30 giugno la Procura di Palermo richiedeva a quella di Bologna, dopo averla informata che procedeva alle indagini preliminari e agli atti urgenti relativi al disastro, di trasmettere i registri di check-up già sequestrati dall'Ufficio di Bologna (v. fono Procura Palermo a Procura Bologna, 30.06.80). Quello stesso 30 sempre la Procura di Palermo richiedeva al Ministero dei Trasporti, al fine di determinare l'Autorità Giudiziaria competente sul fatto, quale fosse il luogo di iscrizione dell'aeromobile precipitato (v. telex Procura Palermo a Ministro dei Trasporti, 30.06.80). Nello stesso giorno la Direzione Generale dell'Aviazione Civile del detto Ministero comunicava che luogo di abituale ricovero dell'aeromobile in questione, cioè dell'I-Tigi, ai fini di cui all'art.1240, 2°co., codice della navigazione, era l'aeroporto di Roma-Ciampino.

In un fonogramma senza data, ma che deve collocarsi tra il 30 giugno e il 1° luglio, successivo cioè alla risposta di Civilavia, la Procura di Palermo informava quella di Bologna che il fascicolo degli atti relativi alla sciagura sarebbe stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Roma (v. fono senza data, affoliato a pag. 39, vol.I, fasc.1). A seguito di tale fonogramma il 2 luglio la Procura di Bologna trasmetteva i propri atti relativi, per competenza a quella di Roma (v. nota Procura di Bologna, 02.07.80). Il fascicolo di Bologna veniva assegnato il successivo 3 luglio al sostituto Santacroce.

Il 10 luglio la Procura di Palermo anch'essa trasmetteva, dopo aver compiuto gli atti urgenti, il proprio fascicolo di atti relativi al disastro "parendo ravvisabile nei fatti la competenza di codesta Procura, atteso che, ai sensi dell'art.1240, C.N., il luogo di abituale dimora dell'aeromobile coinvolto risulta essere l'aeroporto di Roma-Ciampino" (v. nota da Procura di Palermo a Procura di Roma, 10.07.80). Tale nota è diretta nominativamente al sostituto Santacroce e non impersonalmente alla Procura, giacchè quel sostituto era già stato delegato al procedimento.

La competenza si radica perciò presso l'AG romana sulla base del principio ex articolo citato, secondo cui la competenza appartiene al giudice del luogo ove ha sede la rimessa dell'aeromobile. Tale competenza non fu contestata sino al 4 aprile 92, allorché la difesa degli imputati Muti, Salmè, Ballini, Giordano, Russo, Muzzarelli, Coltelli e Piccioni, eccepì l'incompetenza territoriale di questo Giudice Istruttore in pro di quella del Tribunale di Trapani, dal quale sarebbero stati compiuti i primi atti del procedimento. Su tale eccezione questo GI deciderà il 23.04.92. In merito alla questione sulla competenza nel relativo capitolo.

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