3. Le prime indagini.
3.1. I provvedimenti della Procura di Palermo.

A poco più di due ore dal fatto, precisamente alle 23.15, la Procura della Repubblica di Palermo, nella persona del sostituto Guarino, veniva informata da tal Greco, addetto al traffico presso l'aeroporto di Palermo Punta Raisi, che il DC9 Itavia del volo IH870, decollato da Bologna, che sarebbe dovuto arrivare a Palermo alle 21.13, manteneva il silenzio radio sin dalle ore 20.55. Tale notizia veniva confermata all'Ufficio della Procura subito dopo per via telefonica dal colonnello Subranni Comandante della Legione CC. di Palermo.

Per effetto di questa informazione la Procura dava disposizioni perchè mezzi navali compissero ricerche lungo la rotta tra Ustica e Ponza (v. promemoria Guarino 27.06.80).

Tra il 28 giugno e il giorno in cui si spogliò degli atti, la stessa Procura pose in essere molteplici attività, delle quali qui di seguito le principali. Quel 28 giugno fu ordinato il sequestro delle registrazioni delle comunicazioni terra-bordo-terra di Roma-Ciampino e Palermo Punta Raisi con il DC9 (v. decreto Procura Palermo 28.06.80 per le prime registrazioni, e promemoria stessa Procura, pari data, per le seconde). Lo stesso 28 giugno il sequestro di Punta Raisi veniva eseguito dal Commissariato PS presso lo scalo marittimo ed aereo di Palermo e così si acquisiva una bobina con registrazione del traffico aereo del 27.06.80 (v. sequestro Commissariato sopra specificato, 28.06.80). L'altro sequestro fu eseguito invece il 30 successivo dall'Ufficio di PS di frontiera aerea nell'aeroporto internazionale di Roma-Ciampino, nell'Ufficio RIV di tale aeroporto alla presenza del tenente colonnello Guido Guidi e del tenente colonnello Bernardino Paolucci. Qui furono individuati tre nastri magnetici racchiusi in contenitori metallici a forma circolare, contraddistinti dai numeri 1, 6, e 7, contenenti le registrazioni radiotelefoniche di tutte le frequenze del Centro di Controllo del Traffico Aereo di Roma e delle comunicazioni telefoniche di tutti gli enti interessati, avvenute quel 27 giugno 80 nei seguenti orari: bobina nr.1 dalle ore 07.00GMT alle ore 20.55GMT del 27.06.80; bobina nr.6 dalle ore 07.00GMT alle ore 21.00GMT dello stesso 27.06.80; bobina nr.7 dalle ore 07.00GMT alle ore 20.55GMT sempre del 27.06.80.

Le bobine, regolarmente sigillate, non furono però acquisite agli atti, bensì affidate ai predetti ufficiali e concentrate nella cassaforte della Sezione Inchieste dell'Ufficio Operazioni della RIV, a disposizione della Procura di Palermo (v. verbale dell'Ufficio di PS predetto, 30.06.80). Questi nastri di registrazione sono quelli che aveva interrotto Massari, come indicato nella parte relativa a Ciampino, e conservati nella cassaforte del suo Ufficio. Al relativo capitolo si rinvia per i dettagli di quelle operazioni. Le ragioni per cui tali bobine non furono prelevate emergono da una nota del sostituto Guarino, in cui leggesi che l'apparecchiatura relativa ad esse è ingombrante e che a Palermo non ci sono tecnici in grado di leggere quelle registrazioni. Di conseguenza quella Procura disponeva che le cose sequestrate restassero a Roma, anche in considerazione degli sviluppi del problema della competenza territoriale (v. promemoria Guarino 02.07.80).

Il 29 giugno la Procura dispose, come s'ha modo di vedere nel capitolo dedicato ai recuperi, la concentrazione di tutti i relitti e reperti relativi al disastro, presso l'aeroporto di Palermo Boccadifalco (v. fono da Procura a Questura di Palermo 29.06.80).

Il 2 luglio la Procura emise decreto di sequestro di tutta la documentazione concernente l'acquisto dalla società costruttrice e i successivi passaggi di proprietà del velivolo precipitato, le attività di esercizio, le manutenzioni e i periodici controlli della stessa macchina. L'esecuzione fu delegata alla Guardia di Finanza, le cui articolazioni provvidero presso gli aeroporti di Bologna, Palermo e Catanzaro, presso la sede legale dell'Itavia a Lamezia e presso la direzione tecnica di questa compagnia a Ciampino (v. decreto di sequestro Procura di Palermo 02.07.80 e processi verbali di esecuzione del 3 e 4.07.80).

Il 5 luglio emissione di nuovo decreto di sequestro sempre da parte della Procura di Palermo, quello di maggior rilievo e la cui esecuzione troverà ostacoli e presenterà aspetti mai con precisione chiariti. E' il provvedimento che concerne "le registrazioni delle intercettazioni dei radar militari comunque operanti sul Mar Tirreno nella notte tra venerdì 27 giugno e sabato 28 giugno 80, tra le ore 20.00 e le ore 23.15". L'esecuzione veniva delegata al comandante del Gruppo Carabinieri di Palermo con facoltà di subdelega (v. decreto di sequestro Procura di Palermo, 05.07.80). Come ben si nota, quell'AG vuole acquisire dati radar non solo al momento della caduta o ad un tempo di poco precedente l'evento, ma su tutto il volo - è ovvio che gli orari indicati nel provvedimento sono in ora locale - e ben oltre, per più di due ore oltre il disastro, nel chiaro intento di ricostruire le modalità del volo dal decollo all'evento di caduta, e anche quanto verificatosi nel cielo del Tirreno nei tempi successivi al disastro.

Due giorni dopo il comandante del Gruppo, tenente colonnello Francesco Valentini, inviava un messaggio in cifra al Comando della 3a Regione Aerea a Bari, comunicando la delega ricevuta, ma aggiungendo all'oggetto del sequestro, lì ove si indicavano i radar militari comunque operanti sul mar Tirreno, una precisazione limitativa e cioè la frase "con particolare riferimento all'allineamento Latina-Ponza-Palermo". Richiedeva poi, il colonnello Valentini, l'accentramento del materiale presso il Comando della 3a Regione e di essere avvisato al momento della disponibilità di esso (v. messaggio da CC. Gruppo Palermo a Comando 3a Regione Aerea, 07.07.80). Con la limitazione sopra specificata venivano esclusi dal provvedimento tutti quei radar che comunque vedono sul Tirreno e comunque seguono il volo del DC9, e di cui nel prosieguo dell'istruttoria emergerà tutta l'importanza, ovvero Poggio Ballone, Potenza Picena, Poggio Renatico, Capo Mele, Siracusa.

Valentini non ricorda per quale ragione abbia apposto tale limitazione al contenuto del sequestro. Esclude di aver avuto rapporti con ufficiali dell'Aeronautica prima della compilazione del fonogramma. "Può darsi - asserisce - che la dizione mi sia stata suggerita da qualche mio collaboratore, che ha anche materialmente compilato il messaggio, o da altri collaboratori che assistevano il magistrato" (v. esame Valentini Francesco, GI 08.09.90). Tali dichiarazioni non sono assolutamente credibili sia perché collaboratori dell'ufficiale o del magistrato mai si sarebbero potuti permettere di apportare una modificazione così vistosa del provvedimento, sia perché tale devastante riduzione non può essere stata suggerita se non da addetti ai lavori, quali ufficiali dell'AM, che il Valentini ha con ogni probabilità contattato anche prima dell'esecuzione del decreto.

Il 12 successivo questo ufficiale comunicava alla Procura che il Comando della 3a Regione aveva disposto l'accentramento del materiale presso l'aeroporto di Trapani-Birgi, e non, come richiesto, presso la sede dello stesso Comando in Bari (v. nota Gruppo CC. di Palermo a Procura Palermo 12.07.80). Anche su questa circostanza Valentini ricorda poco. La decisione di accentrare il materiale a Trapani-Birgi, riferisce, gli fu comunicata con ogni probabilità dalla 3a Regione stessa. All'accentramento aveva provveduto la stessa Aeronautica nella parte militare di quell'aeroporto, all'epoca aperto anche al traffico civile (v. esame Valentini citato). Nel messaggio alla Procura Valentini riferiva anche che il Comando della 3a Regione aveva fatto presente che per consegnare il materiale di cui al provvedimento di sequestro era necessaria una comunicazione dell'AG al Gabinetto del Ministero della Difesa. Per questa ragione il Comando del Gruppo aveva trattenuto il provvedimento in attesa di notificarlo in sede di acquisizione al Comandante dell'aeroporto di Trapani-Birgi (v. nota Gruppo CC. di Palermo citata). Immediatamente si rilevano in questo comportamento profili non ortodossi rispetto alla corretta esecuzione di un provvedimento di sequestro. Sul punto fu redatto nel 90 un articolato studio dalla Commissione Stragi che tuttora conserva il suo valore e merita di essere riportato nei passaggi principali.

Dopo aver definito la funzione e lo scopo del sequestro penale ed essersi soffermato sugli effetti della notificazione - da cui decorre il trasferimento autoritario del potere di disposizione sulle cose pertinenti al reato dal loro titolare agli organi giuridici - il documento prende in esame il provvedimento Guarino, rilevando che il magistrato aveva disposto che "le registrazioni fossero immediatamente consegnate, da chiunque le avesse detenute ed ovunque si fossero trovate, all'ufficiale di PG all'uopo incaricato". Il colonnello Valentini nè acquisì, né notificò il provvedimento. Il decreto perciò non fu formalmente notificato ad alcun organo dell'Aeronautica Militare, anche se il Comando della 3a Regione Aerea ne era venuto a conoscenza. E non lo sarà più in seguito, anche perché nel frattempo l'inchiesta viene trasferita a Roma e il sostituto procuratore incaricato emette il 16 luglio successivo un autonomo, anche se analogo, provvedimento. Se ne può dedurre che, pur avendo avuto l'AM conoscenza del decreto, per essa non si verificarono gli effetti tipici che la norma penale fa discendere dalla rituale notificazione e cioè il vincolo di indisponibilità delle cose assoggettate a sequestro. L'estrazione di copie di quelle registrazioni, la formazione da esse di tabulati od altro non furono interdette e, se avvenute, non hanno integrato alcuna violazione.

Altra "stranezza" verificatasi nel corso di questa esecuzione è l'"invito" da parte dell'AM al magistrato di informare il Gabinetto del Ministero della Difesa. L'esercizio del potere di acquisizione del PM - si legge sempre nel documento della Commissione - non prevede l'assolvimento di formalità preventive di tal genere. Né quell'invito poteva stimarsi preordinato alla proposizione di eccezione di insequestrabilità, giacchè l'AM avrebbe potuto direttamente ed autonomamente sollevare la questione del segreto militare senza essere condizionata dalla comunicazione del magistrato al Gabinetto della Difesa (v. scheda Commissione Stragi sul sequestro dei nastri di registrazione del Centro Radar di Marsala, 02.04.90).

Comunque nel frattempo la concentrazione del materiale indicato nel decreto di sequestro, seppure, anzi nonostante la limitazione del colonnello Valentini, procedette e furono raccolte presso l'aeroporto di Trapani-Birgi le registrazioni di più Centri Radar. Infatti il 10 luglio il comandante della 3a Regione Aerea ordinava quell'accentramento, rivolgendosi alla 1a Regione Aerea di Milano, al 21° CRAM di Poggio Ballone - e questi due indirizzi potrebbero dimostrare che si stava operando nonostante la limitazione Valentini, sia perché appariva necessario acquisire dati anche di altri siti, sia perché forse si stimava ancora pericoloso operare in maniera a dir poco così scorretta e sleale - al 22° CRAM di Licola e al 35° CRAM di Marsala, e disponendo che il 3° ROC di Martina Franca provvedesse a formare tre copie del materiale da destinare rispettivamente all'ITAV 2° Reparto, allo Stato Maggiore della 3a Regione e al Comando dell'aeroporto di Trapani-Birgi (v. telex Stato Maggiore 3a Regione Aerea, 10.07.80).

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