Quanto poi alla definizione giuridica delle condotte ascritte agli imputati Pisano, Cavatorta, Zauli e Muzzarelli, specificate nel mandato di comparizione emesso in data 28 maggio 92, deve osservarsi, anche in adesione alle richieste del PM, quanto segue.
Sul delitto ex art.323 C.P. deve esser preso atto che esso, a seguito dell'intervenuta novella n.234 del 97, non è più configurabile, non potendosi presumere in fattispecie il conseguimento di un profitto patrimoniale proprio o altrui da parte degli imputati.
Deve ritenersi invece assorbita nella condotta propria del delitto di abuso anche quella rubricata come falso ideologico. Al riguardo, infatti, va anzitutto osservato che la parte finale dell'imputazione, quella attestante la presunta omissione di notizie, pur incontestabilmente rilevante ai fini della configurazione del delitto di abuso previgente, non può però integrare il delitto di falso ideologico, essendo il prevalente orientamento giurisprudenziale contrario alla configurabilità di falso ideologico, per omissione. Non è però possibile neanche configurare il falso ideologico in quelle affermazioni contenute nel testo ufficiale della relazione (e che qui di seguito vengono riportate), che per il loro tenore letterale e per il contesto logico in cui vengono inserite, potrebbero avere l'apparenza di attestazioni ideologicamente false, così come i seguenti incisi: 1) pag.63 relazione finale: "gli operatori (del controllo del Traffico Aereo) non hanno rilevato alcuna anomalia o interferenza attorno alla traccia del DC9 Itavia". 2) Pagg.64 e 65 relazione finale: "non è stato possibile pervenire ad alcuna correlazione a causa della indisponibilità dei piani di volo del T.A. generale edelle registrazioni delle comunicazioni TBT e telefoniche in possesso dell'AG". 3) Pag.73 relazione finale: "... e che sia nel settore della DA come in quello del TA non era stato messo in atto alcuno dei provvedimenti previsti in caso di situazioni anomale".
Non v'è dubbio che tali affermazioni non corrispondano a verità; tuttavia esse a ben guardare non costituiscono delle attestazioni della Commissione, ma sono piuttosto il frutto di giudizi e di considerazioni conclusive che la Commissione trae dal lavoro svolto; lavoro che per quanto si è sopra rilevato presenta profili elusivi di omissioni e incompletezze inquadrabili senz'altro nella già descritta condotta di abuso, ma non nella più circoscritta e tipizzata fattispecie di falso ideologico.
Quanto all'ipotesi di favoreggiamento, essa appare correttamente contestata, atteso che non v'è dubbio che all'epoca della relazione della Commissione Pisano - che fu costituita all'indomani del deposito della perizia Blasi, la quale, concludendo per l'ipotesi del missile come causa della caduta del DC9, automaticamente adombrava livelli di coinvolgimento dell'AM - era certamente prospettabile l'esistenza di condotte delittuose ascrivibili all'Aeronautica Militare anche se all'epoca ancora a livello di ignoti; sicché le conclusioni della Commissione erano astrattamente idonee, col loro contenuto elusivo ad ostacolare le indagini che l'AG si apprestava a proseguire per l'individuazione dei responsabili quantomeno devianti all'interno dell'AM in ordine all'accertamento delle responsabilità.
Ciò posto va rilevato che il delitto di favoreggiamento personale, essendo stato perpetrato nel 1989, è oramai prescritto.
Quanto infine alla definizione giuridica delle condotte di falsa testimonianza, favoreggiamento personale e falso per soppressione ascritte agli operatori delle sale operative di Marsala e di Licola, questo GI ritiene che debbano essere accolte le richieste del PM.
In effetti le condotte di favoreggiamento e falso per soppressione devono essere assorbite nella più generale contestazione di falsa testimonianza. Per giurisprudenza prevalente infatti si può ipotizzare un favoreggiamento personale in concorso formale con la falsa testimonianza solo allorchè sia apprezzabile una ulteriore e pregressa condotta deviante dell'imputato rispetto a quella che si concretizza con la deposizione resa al Magistrato (cfr. Cassazione 13 novembre 81, Princi; Cassazione 13 dicembre 82, Scirripa; Cassazione 16 dicembre 83, Tarantino). Nel caso concreto invece i primi comportamenti di non collaborazione degli imputati si concretizzano proprio nel momento in cui vengono sentiti dal PM o dal GI.
Per quel che concerne il delitto di falso per soppressione quanto al profilo attinente la mancata identificazione di tracce radar da parte degli imputati - condotta anch'essa consumatasi in sede di deposizioni testimoniali - appare più corretto ritenere che siffatto contegno non integri il delitto ex art.476, 490 C.P., ma vada assorbito nella condotta contestata come falsa testimonianza. Quanto invece al profilo attinente la presunta soppressione di dati radaristici, diversamente dalle requisitorie, permanendo prove di alterazioni o manomissioni dei dati radaristici, si deve formulare declaratoria di non doversi procedere per non aver commesso il fatto, perché non sussistono prove a carico degli imputati, e non perchè il fatto non sussiste.
Quanto poi alla residua imputazione di falsa testimonianza si deve escludere la contestata aggravante ex art.112 n.1 c.p., giacchè non può ritenersi raggiunta prova d'un previo concerto degli imputati nel rendere false dichiarazioni, avuto anche riguardo al rilievo che i reati appaiono consumati in epoche, luoghi e AA.GG. diverse a seconda degli imputati stessi, sì che, se è possibile assumere che tutti fossero in qualche modo condizionati da quell'atteggiamento di "chiusura", che connota tutti i protagonisti di questa vicenda giudiziaria, non può ritenersi certo che nel momento di deporre il falso ciascuno si rappresentasse il falso deposto dagli altri. L'esclusione della contestata aggravante determina l'intervenuta prescrizione del delitto di falsa testimonianza anche se aggravato ex art.61 n.9 c.p., in quanto per detta imputazione (ancora punibile all'epoca del commesso reato con pena edittale non superiore ad anni quattro) il termine massimo di prescrizione è di sette anni e mezzo.
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