Capo 1°

L'imputazione sub A.

Queste le connotazioni del delitto sub A. L'oggetto specifico della tutela penale in questa fattispecie, come leggesi nella migliore dottrina, è l'interesse relativo alla personalità interna dello Stato, in quanto attiene al libero e imperturbato esercizio delle attribuzioni e delle prerogative conferite dalla legge al Governo. Governo inteso nell'accezione di organo dello Stato quale previsto dalla Costituzione, con le attribuzioni che ad esso spettano sia come Consiglio dei Ministri sia come singoli Ministri.

Quanto all'elemento materiale del delitto, esso è preveduto in due ipotesi dall'art.289 c.p., e cioè in fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, al Governo l'esercizio delle sue attribuzioni o prerogative, ovvero in fatto diretto a turbare tale esercizio. In fattispecie contestata il fatto è quello dell'impedimento.

Il fatto deve quindi essere diretto a tale impedimento; deve trattarsi cioè quanto meno di tentativo di cagionare l'effetto dell'impedimento; tentativo sufficiente per la consumazione del delitto. Il fatto inoltre deve essere idoneo indipendentemente dalle modalità della sua configurazione. Il fatto poi deve essere illegittimo cioè in sè stesso contrario al diritto.

Il fine del fatto deve essere l'impedimento. Si deve cioè con il fatto tentare idoneamente di cagionare un ostacolo alla libera esplicazione della volontà del Governo, o cagionarlo effettivamente, in relazione all'esercizio delle attribuzioni o prerogative. Ovvero si deve tentare di produrre, o produrre, non solo un turbamento, ma l'impossibilità di esercitare le dette funzioni secondo la volontà di chi ne è investito ovvero una coazione ad esercitarle secondo la volontà del colpevole. E' indifferente che l'impedimento, nel proposito dell'agente o in effetti, si riferisca all'esercizio di tutte le funzioni del Governo o di alcune o di una soltanto di esse. Come è indifferente che l'impedimento stesso abbia carattere permanente o temporaneo.

Quanto al riferimento all'esercizio delle attribuzioni e delle prerogative, l'impedimento deve riguardare l'esercizio di esse. E si esercita una determinata funzione non solo con il compimento di atti ad essa inerenti, ma anche con l'osservanza dei limiti posti dal diritto oggettivo all'esercizio della funzione medesima. Quindi si impedisce l'esercizio libero e legittimo della funzione, sia quando la volontà competente viene ostacolata a fare od omettere uno o più atti di questa funzione, sia quando si tenta di costringerla o la si costringa ad atti eccedenti la competenza.

Quanto all'elemento psichico del delitto sono richiesti tanto il dolo generico quanto quello specifico. Il fatto cioè deve essere diretto non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente all'evento preveduto dalla legge. Occorre perciò la volontà cosciente e libera e l'intenzione di compiere il fatto e il fine di impedire illegittimamente l'esercizio delle funzioni o delle prerogative del Governo. I motivi e il fine ultimo degli autori sono indifferenti per la nozione del delitto.

Se il fatto è commesso da un militare, assume il carattere di tradimento, nel qual caso esso è definito dall'art.77 c.p. militare di pace, in relazione all'art.289 c.p. comune, ma la pena è aumentata di un terzo.

Lo Stato Maggiore è sicuramente a conoscenza di tutto quanto è successo e s'è compiuto al riguardo sia della caduta del DC9 Itavia che di quella del MiG 23. In tal senso, lo si è detto nella motivazione in fatto, la ascesa verso l'alto delle notizie e delle informazioni che dalle più disparate istanze dell'Arma confluiscono allo Stato Maggiore; in tal senso le stesse attività poste in essere dallo Stato Maggiore. Nè d'altra parte è sostenibile che in una Forza Armata gerarchicamente strutturata non avvenga o si interrompa questo flusso.

Al riguardo del primo evento s'è visto che le notizie dai livelli più bassi, quelli territoriali quali i vari CRAM e l'ACC di Ciampino e quelli immediatamente superiori come i ROC e i SOC, sono salite verso le entità centrali attraverso ben tre diversi percorsi. Le notizie concernevano le ipotesi sull'incidente, collisione ed esplosione per più cause tra cui quella da ordigno, e il contesto nel quale quell'incidente si collocava. Ovvero un contesto di intenso traffico militare nell'area e al tempo dell'incidente. Notizie che si sono formate e scambiate, come detto, a Ciampino, Marsala, Martina Franca e probabilmente anche altrove. Che di qui son salite da Ciampino ACC alla RIV, dalla RIV al 2° Reparto ITAV, dal 2° Reparto all'Ispettore Generale e di qui con ogni probabilità allo SMA. E poi - secondo percorso - da Martina Franca SOC al COP e dal COP allo SMA. E infine - terzo percorso - da Martina Franca ROC alla 3a Regione Aerea e dalla 3a Regione Aerea allo SMA.

Non solo: l'AM aveva la possibilità - e di certo se n'è avvalsa, perchè le riduzioni dati dei siti automatizzati e le ricerche sui DA1 dei siti manuali furono immediatamente compiute nella notte, così come al massimo l'indomani fu compiuto il plottaggio dell'ATCAS, in forma completa e non in quella monca che si è asserito - l'AM, si diceva, potè esaminare immediatamente tutti i dati radaristici e venire a conoscenza in tempo reale di tutte quelle evidenze al riguardo delle tracce, che l'inchiesta solo con diciotto anni di dura istruttoria ha scoperto; evidenze che non manifestano certo un cielo sgombro intorno al volo del DC9 nè assenza totale di traffici militari prima e dopo l'incidente.

Nè corrisponde a verità che non era stato possibile esaminare dati radar perchè in possesso esclusivo della magistratura, sia perchè ogni riduzione e plottaggio è stato compiuto nella immediatezza, sia perchè i relativi supporti furono acquisiti dall'AG solo a distanza di giorni se non di mesi, con tutto il tempo per gli enti detentori di formare copie, che a volte sono state consegnate al posto degli originali. Quando addirittura, come è accaduto, non sono stati consegnati nè in originale nè in copia reperti radaristici pur conservati ed accentrati, per effetto di retta esecuzione di provvedimento dell'AG, ma poi scomparsi grazie ad una restrittiva, probabilmente colpevole, esecuzione di esso.

Ma oltre queste comunicazioni, vi erano presso lo SMA anche conoscenze dirette. Lo SMA attraverso il 2° Reparto SIOS/A, ben a conoscenza delle ipotesi di quella sera e dei relativi seguiti, intrattenne, a partire dall'indomani dell'incidente, rapporti strettissimi con il working group costituito presso l'ambasciata statunitense, che a quel tempo indagava proprio sulle ipotesi di collisione, quasi collisione e probabilmente anche di abbattimento che circolarono sin dall'immediatezza dell'evento. Sezioni ed ufficiali ben determinati del 2° Reparto erano la controfaccia di quel team statunitense ed avevano con esso rapporti quotidiani. Essi erano stati ovviamente autorizzati dal responsabile di quel Reparto, il quale altrettanto ovviamente riferiva di questa attività in sede SMA.

Non si vede assolutamente come lo SMA potesse ignorare ipotesi, fatti a sostegno di queste ipotesi, contesti di quella sera e anche di altre occasioni, su cui esso per primo aveva il dovere o il diritto di intervenire. Esso doveva esserne, e ne era, a conoscenza.

Quanto poi al secondo evento, s'è dimostrata in fatto l'inconsistenza della tesi ufficiale e cioè che il MiG 23 fosse precipitato sul nostro territorio il 18 luglio 80. E non v'è bisogno di spendere altre parole sulla falsità della ricostruzione dell'AM, voluta ed attuata - appare impossibile sostenere il contrario, giacchè non si vede quale altra entità potesse inquinare la verità di questo evento - dallo SMA di quella Forza Armata.

Quello che seppe lo SMA non lo riversò al superiore livello politico. Così come appare dalle dichiarazioni del Ministro della Difesa e del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca, rispettivamente l'on.le Lagorio e il senatore Cossiga.

Il primo, come risulta dai suoi interventi in sede parlamentare non era stato messo a conoscenza di alcunchè sul DC9 mentre sul MiG 23 gli era stata data la versione "ufficiale". Anche in sede di audizione presso la Commissione Stragi come di esami presso questa AG egli ha più volte ribadito di essere stato informato dallo SMA - a proposito della caduta del DC9 - della "assenza di velivoli militari italiani e alleati in zona e di esercitazioni aeronavali". Così come ha escluso di aver ricevuto dal S.I.S.MI rapporti o relazioni sull'incidente di Ustica, in quanto se così fosse avvenuto "la circostanza avrebbe destato in me allarme, e la cosa sarebbe rimasta impressa". Anche se era stata sua preoccupazione che il disastro potesse essere stato causato dalla collisione con un velivolo militare. Mai gli fu riferito di presenze di traffico militare americano e che in tal senso si erano fatte ricerche. (v. esame Lagorio Lelio, G.I. 16.01.92).

"La versione permanente dei militari è stata la seguente. In primo luogo lamentavano di non avere a disposizione tutti gli elementi di rilevazione, perchè acquisiti dall'AG. Escludevano poi collisioni con aerei italiani, perchè non ne mancava nessuno. Quando cominciò a profilarsi l'ipotesi dell'abbattimento con missile, mi riferivano che nessun missile italiano mancava, precisando che le scorte son tutte inventariate. Per quanto riguardava le Aviazioni alleate, mi riferivano che a domanda avevano sempre risposto che non mancava nessun aereo e nessun missile. Quando dovetti riferire la prima volta alle Camere, ai primi di luglio, chiesi allo Stato Maggiore un rapporto. Ricordo che in esso si diceva che l'attività volativa al momento dell'incidente era "rarefatta"- di questo rapporto ovviamente non s'è trovata traccia; nde.

L'Aeronautica Militare non mi fornì nessun segnale forte sulla vicenda ipotizzando il missile o altre ipotesi. I rapporti erano scritti e vi si assumeva la versione secondo cui non si era verificata nè collisione con aereo da guerra italiano nè abbattimento ad opera di un missile e che quindi trattavasi di un disastro dell'aviazione civile di competenza del Ministero dei Trasporti e della Magistratura ordinaria.

L'Aeronautica Militare non mi riferì in tal senso neanche a livello di ipotesi e cioè che il DC9 fosse stato abbattuto da un missile o da un velivolo nazionale o alleato; anche perchè se solo mi avessero adombrato una simile ipotesi, ben diversa sarebbe stata la mia reazione e non mi sarei fermato a ritenere competente per Ustica il solo Ministero dei Trasporti.

Prendo atto che il generale Bartolucci, sentito dalla Commissione Governativa del Presidente Pratis, in data 5 maggio 89, riferiva che lo SMA dopo l'evento "pensò subito ad una collisione in volo con altro velivolo". Tale preoccupazione fu anche mia e del Gabinetto e fu sciolta a seguito delle ulteriori informazioni fornite dall'Aeronautica sull'assenza di perdite di aerei militari e di manovre nel Tirreno.

Prendo atto che il generale Pisano nell'audizione alla Commissione Pratis, resa in data 4 maggio 89, riferiva che il giorno successivo all'evento il controllo di Ciampino rivedendo il nastro della registrazione del radar Marconi alla moviola, ha rilevato tre plots sconosciuti e che il loro correlamento fu interpretato nel senso che esso poteva riferirsi ad un velivolo che stava manovrando per colpire il DC9. Sono sicurissimo che nulla mi fu detto a questo riguardo.(v. esame Lagorio Lelio, G.I. 10.12.97)

Ma anche il senatore Cossiga nella sua qualità di Presidente del Consiglio, non ricevette alcuna informazione dall'AM. "Sono cose che io ho appreso esclusivamente dai giornali quando ero Presidente della Repubblica".(v. esame Cossiga Francesco, G.I. 30.07.92).

Ed anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi, l'on.le Mazzola - che tenne questo incarico sia nel gabinetto Cossiga che nel successivo Forlani - ha mai saputo alcunchè. "Durante tutto questo periodo non si è mai parlato di Ustica in termini che non fossero quelli dell'incidente ovvero del cedimento strutturale". (v. esame Mazzola Francesco, G.I. 15.03.95).

Per quanto concerne gli altri due Ministri che pure potevano divenire eventuali terminali di notizie provenienti dall'AM, e cioè il Ministro dell'Interno e il Ministro dei Trasporti, rispettivamente gli on.li Rognoni e Formica, nulla appare dal complesso dei loro esami al riguardo di informative dell'AM sull'incidente nei loro confronti. Anche ad essi perciò nulla è stato riferito.

Discorso diverso deve farsi al riguardo di quell'organo, che pur poteva funzionare da intermediario tra il massimo livello militare, ovvero lo SMA, e il livello politico, cioè il Gabinetto del Ministro della Difesa.

Al tempo, quanto meno dal 1° luglio 80, ne era titolare un generale di S.A., De Paolis, e suo vice per gli affari dell'Aeronautica era il generale di B.A. Pugliese. Il Gabinetto perciò in quel periodo era tenuto da una salda presenza dell'AM. Questo non vuol dire che esso costituisse un diaframma tra SMA e Ministro. Anche perchè il legame tra il Ministro e il suo capo di gabinetto è apparso molto forte, per cui difficilmente notizie pervenute al generale De Paolis non sarebbero state riversate da costui al Ministro. Non è stato possibile invece ricostruire con chiarezza il rapporto tra De Paolis e Pugliese. Al riguardo deve rammentarsi una vicenda che potrebbe illuminare su come il flusso informativo potesse fermarsi allo SMA e a persone ed entità ad esso collegate. Al Pugliese furono riferiti i risultati del sopralluogo effettuato dal 2° Reparto a Bocca di Falco per l'identificazione dei reperti del disastro accantonati in quell'aeroporto. Il relativo rapporto non fu portato nemmeno alla visione del Capo di Gabinetto Pugliese. D'altra parte costui è stato accusato da Vanno di essere stato in possesso di nastri radar, su cui vi erano i dati di Ustica definiti "l'equivalente di un colpo di Stato".

Lo SMA, nelle persone che sono divenute imputate, è stato a conoscenza di tutte le vicende. Questa conoscenza può aver lambito il Gabinetto della Difesa, ma non v'è in tal senso alcuna prova certa. Così come non v'è prova che lo SMA abbia riferito al Governo o che il Governo abbia saputo. Anche se può apparire per più versi non credibile che il livello militare, in un Paese come il nostro, abbia potuto gestire queste drammatiche vicende, il disastro DC9 e la caduta del MiG 23, da solo, senza informare e chiedere l'avallo alle autorità politiche per chiuderle e così seppellire la verità.

Dalla mancata informazione la totale inerzia del Governo, l'impedimento cioè delle sue iniziative ovvero dell'esercizio dei suoi poteri e dei suoi doveri sia sul piano interno che su quello delle relazioni internazionali.

I fatti, le condotte degli imputati e i risultati di esse, quali sono emersi dal mandato di comparizione 15.05.92 e quali sono stati contestati nel corso dei molteplici interrogatori, integrano, non v'è alcun dubbio, il delitto rubricato. Sono sufficienti in tal senso la parte di motivazione di quel provvedimento e i più importanti nuovi elementi di fatto accertati dopo i primi interrogatori.

Nessuna questione poi sulla continuazione, sul concorso e l'aggravamento contestati.

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